SOCIETÀ TRASPARENTE

Accesso civico

Il diritto all’accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e
informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti che erogano servizi pubblici o svolgono
attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.

Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (laddove i medesimi dati
non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato, documento e informazione entro i limiti di quanto previsto
dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.
Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati,
documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare
comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di
accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o
documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la
riproduzione su supporti materiali.

Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.

Accesso civico semplice - Modalità di presentazione delle richieste

L'accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di
richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il competente per l'accesso civico semplice è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà
identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

• Via Pec all'indirizzo residenzagruaro@pec.it
• Via mail o tramite posta ordinaria all'indirizzo della struttura
• Di persona presso l'indirizzo della struttura

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Presidente, contattabile
all'indirizzo di posta elettronica presidenza@residenzagruaro.com

Accesso civico generalizzato - Modalità di presentazione delle richieste

L'accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto
di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.
Il competente per l'accesso civico generalizzato è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013 dovrà
identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

• Via Pec all'indirizzo residenzagruaro@pec.it
• Via mail o tramite posta ordinaria all'indirizzo della struttura
• Di persona presso l'indirizzo della struttura

Class Action

Alla data del 03-05-2022 non ci sono class action in corso

Liste d’attesa

I criteri di inserimento degli ospiti nelle residenze socio-sanitarie, per i posti letto convenzionati, sono
definiti dalle procedure regionali in vigore.
Nelle regioni in cui viene demandato all’ospite la facoltà di scelta della struttura a cui rivolgersi, la
procedura in essere prevede:

1. Una valutazione preliminare della domanda da parte della Direzione di Struttura;
2. L’inserimento all’interno della lista d’attesa sulla base dei seguenti criteri:

a. Ordine cronologico della domanda;
b. Urgenza del ricovero;
c. Compatibilità del posto libero con le esigenze sanitarie e sociali del futuro Ospite.

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